La nuova tutela “europea” del consumatore in caso di garanzia
La nuova tutela “europea” del consumatore in caso di garanzia
Se la garanzia (fideiussione o altro), a protezione dell’adempimento delle obbligazioni di una società verso una banca, è stata rilasciata da una persona fisica, quest’ultima beneficia della tutela del “codice del consumo” ove risulti priva di collegamenti con la società (non essendo né socio né amministratore, dipendente o collaboratore) e che abbia agito per scopi non professionali (es amicizia). Così si è espressa negli ultimi tempi la Corte di Giustizia Europea e a tale orientamento (vincolante per tutti i giudici nazionali) hanno già aderiti diversi Tribunali italiani. L’applicabilità del Codice del Consumo determina l’inefficacia di diverse clausole favorevoli agli Istituti. Come ad es quelle che: consentono di usare la garanzia nonostante sia invalida l’obbligazione garantita (es il mutuo della società) o nonostante la banca, per diversi mesi dopo la scadenza, non abbia assunto alcuna iniziativa contro il debitore; comportano una rinuncia all’informativa precontrattuale da parte del garante.
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Avv. Arrigo Giorgini
Adusbef Emilia-Romagna - Bologna