Per non cadere in situazioni spiacevoli nell'investire in titoli mobiliari
Ma cosa deve fare il risparmiatore per non incappare in situazioni spiacevoli nel caso in cui decida di investire in titoli mobiliari?
Vi sono delle regole di “minima accortezza” nell’investire, molto semplici da rispettare, vediamole:
CONSIGLI PER CHI VUOLE INVESTIRE
1) Diffidare SEMPRE delle offerte occasionalmente pubblicizzate sulla stampa o per televisione, ricordando che e in vigore la legge sulle SIM.
2) Non lasciarsi MAI allettare dalle promesse di più alti rendimenti rispetto a quelli di mercato.
3) Diffidare SEMPRE delle “voci” o delle confidenze di amici, parenti o conoscenti: la raccolta atipica del risparmio e stata canalizzata usando come collettori proprio parenti, amici e conoscenti.
4) Non firmare MAI un contratto se non si sono capite bene tutte le clausole contrattuali, diffidando comunque di coloro che mettono fretta. In alcune fattispecieanche per la raccolta del risparmio, e valido il “ diritto di ripensamento “.
5) Diffidare sempre delle società finanziarie pococonosciute, informandosi SEMPRE, interpellando o la propria banca o un esperto finanziario di propria fiducia e di provata onorabilità.
6) Ricordarsi SEMPRE di avere, nei confronti dell’investimento finanziario, lo stesso atteggiamento che si avrebbe nei confronti di qualsivoglia altra merce, bene o servizio da acquistare.
7) In caso di investimento “azionario”, guardare bene il “prospetto informativo” diffidando sempre di coloro che promettono di raddoppiare in breve tempo il capitale o, comunque alti profitti e facili guadagni.
8) Ricordarsi SEMPRE di chiedere direttamente informazioni sulla società che propone l’investimento: le società serie sono ben liete di fornirle.
9) Esigere SEMPRE la documentazione sottoscritta, conservandola con cura. Non lasciare MAI (all’ intermediario, alla banca, alla fiduciaria o ad altri) moduli o documenti firmati ma che verranno “riempiti successivamente” in nostra assenza.
10) Non investire MAI se la personale situazione finanziaria non lo permette. In caso di investimento seguire, direttamente o aiutati da persona di esclusiva fiducia, l’andamento della sottoscrizione.
11) Leggere SEMPRE le periodiche informazioni inviate dalle società a cui sono stati affidati i propri risparmi. In caso di difficoltà di comprensione “convocare” chi ha proposto l’investimento o recarsi in banca per i necessari chiarimenti.
12) In qualsiasi caso di dubbio, non avere remore nel chiedere informazioni alla CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa- Via Isonzo, 19/D 00198 Roma), oppure all’ADUSBEF.
I QUESITI CHE UN RISPARMIATORE DEVE PORSI ED AI QUALI DEVE RISPONDERE FORMALITA CONTRATTUALI RISPETTATE ? - Vanno verificate caso per caso. Non e raro incontrare contratti non firmati dall’azienda, firmati dall’azienda con data diversa ecc. Si incappa anche in contratti con firme manifestamente false.
ALLEGATI AL CONTRATTO? - In genere, i contratti fanno espresso riferimento ad allegati. Sono stati consegnati?
SERVIZIO FINANZIARIO? - E’ stato venduto come “prodotto finanziario”, ma non e stata necessaria la comunicazione alla Consob ne e dotato di prospetto informativo. Quindi non e un prodotto finanziario.
SERVIZIO DI FINANZIAMENTO? - Il prodotto ha nel “prestito/mutuo/affidamento” uno dei due elementi fondamentali, necessario per l’investimento.
Tale finanziamento e stato consapevolmente sottoscritto dai clienti?
Sono previste le modalità di recesso dal contratto ?
Sono stati avvisati che tale impegno e stato indicato alla Centrale dei Rischi?
Il sottoscrittore ha inoltrato domande di fido ?
E’ stata richiesta al cliente documentazione attestante la sua situazione finanziaria?
E’ stata impostata una pratica di valutazione finanziaria e riclassificate le poste con esito positivo per la concessione del prestito?
Sono stati indicati TAN e TAEG tra le caratteristiche del finanziamento?
L’età del cliente e congrua con la durata del finanziamento e con essa compatibile?
In conclusione, il contratto di “prestito/mutuo/affidamento” risulta formalmente e legittimamente regolare nei suoi elementi fondamentali?
SERVIZI DI INVESTIMENTO ? – Se siamo quindi in presenza di un prodotto strutturato composto da un servizio di finanziamento atto a consentire un’operazione in strumenti finanziari, concesso dallo stesso soggetto ( la banca o la Sim ) che negozia suoi strumenti finanziari .
Ma si tratta di un finanziamento regolare?
Tale tipo di contratto proposto dalle aziende di credito ha formalità tassative di legge ed interne. Sono state rispettate?