Sovraindebitamento
La legge n. 3 del 2012 ha introdotto anche in Italia possibili soluzioni a situazioni di evidente e perdurante squilibrio economico , in cui possono trovarsi soggetti ed imprese, non assoggettabili a fallimento o ad altre procedure concorsuali. Infatti i debitori che non riescono più a far fronte ai propri impegni di pagamento, nei confronti anche di Enti pubblici e fisco, possono attivare tre diverse procedure :
1) proposta di accordo con i creditori (riservata a professionisti, artigiani , imprese commerciali ed agricole, start up innovative);
2) piano del consumatore, riservata ai debiti contratti dal consumatore e
3) procedura di liquidazione di tutto il patrimonio, prontamente liquidabile (attivabile da tutti i debitori).
Le procedure si devono attivare, presso il Tribunale del circondario della propria residenza o sede legale, con l’ausilio di un Organismo di Composizione delle Crisi da sovrindebitamento –OCC, presente in loco,ovvero, in assenza di OCC, di un professionista nominato dal Tribunal(come precisato dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 19740 dell’8.8.2017) La legge prevede, a conclusione delle procedure e a determinate condizioni, lacancellazione di tutti i debiti residui, cd. esdebitazione, che permetterà al debitore di ricominciare a vivere serenamente,senza l’assillo di Banche e agenzie di recupero crediti.